F-GAS: accordo raggiunto tra Consiglio e Parlamento

search 12 Oct 2023

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Il nuovo regolamento F-GAS, che entrerà in vigore il 1 gennaio 2024, eliminerà gradualmente il consumo di gas fluorurati in Europa entro il 2050 con forti riduzioni delle quote già a partire dal 2024.

 

Gli HFC più comuni (come R448A, R449A, R134a, R410A, ecc.) saranno vietati, poiché l'attuale limite di GWP2500 sarà abbassato a GWP150 dal 2030 per tutti i prodotti di refrigerazione (non solo plug-in e sistemi centralizzati con capacità frigorifera >40KW ma anche mobili remoti, centrali frigorifere, unità condensanti, scambiatori di calore, condensatori, ecc.) e a GWP750 dal 2032 per l'assistenza e la manutenzione degli impianti esistenti.

I negoziatori del Parlamento europeo e del Consiglio durante il Trilogo del 5 ottobre 2023 hanno raggiunto l’accordo per eliminare gradualmente i gas fluorurati.

 

L’accordo prevede l’eliminazione totale degli idrofluorocarburi entro il 2050, in linea con gli obiettivi climatici dell’Unione Europea, con una traiettoria di progressiva riduzione delle quote di consumo degli HFC particolarmente rapida negli anni 2024 e 2030.

Il testo introduce inoltre alcuni nuovi divieti per prodotti e apparecchiature contenenti HFC a medio e alto GWP al fine di accelerare il passaggio verso soluzioni maggiormente rispettose del clima.

Infine, l’accordo prevede anche nuove limitazioni all’uso di gas fluorurati con un elevato potenziale di riscaldamento globale per l’assistenza o la manutenzione di diversi tipi di apparecchiature di refrigerazione.

 

Le previste restrizioni all’immissione sul mercato di nuovi prodotti ed apparecchiature di refrigerazione stazionarie sono le seguenti:

 

  1. Frigoriferi e congelatori per uso commerciale (apparecchiature autonome), GWP<150 dal 1 Gennaio 2025  

         Mobili plug-in, unità monoblocco per celle, distributori automatici refrigerati, etc.

 

  1. Apparecchiature di refrigerazione autonome, ad eccezione dei chiller**, GWP<150* dal 1 Gennaio 2025

         Apparecchiature industriali come raffreddatori, produttori di ghiaccio, macchine per il gelato, etc.

 

  1. Apparecchiature fisse di refrigerazione, ad eccezione dei chiller e delle apparecchiature oggetto dei punti 12 e 14, GWP<150* dal 1 Gennaio 2030

          Mobili frigoriferi remoti, armadi professionali, abbattitori, celle frigorifere walk-in, unità condensanti,            scambiatori di calore, etc.

 

  1. Sistemi di refrigerazione centralizzati multipack per uso commerciale di capacità nominale 40 kW, GWP<150 dal 1 Gennaio 2022

         (tranne nel circuito refrigerante primario di sistemi a cascata ove è previsto GWP<1500)

 

  1. Schiume, proibiti tutti i gas fluorurati a effetto serra * dal 1 Gennaio 2033

         Pannelli isolanti per celle frigorifere e parti schiumate per mobili frigoriferi

 

(*) tranne ove necessari per rispettare eventuali requisiti di sicurezza.
(**) I chiller sono apparecchiature in grado di raffreddare un liquido per il condizionamento o per applicazioni industriali

 

Riduzione delle quote per l’immissione sul mercato degli F-GAS

 

 

fgas quota phasedown

 

Ulteriori misure previste

 

  • Divieto di assistenza e manutenzione: dal 1° gennaio 2032 sarà vietato l'uso di gas fluorurati ad effetto serra con GWP750 per l'assistenza o la manutenzione di apparecchiature fisse di refrigerazione, con un'esenzione per i refrigeranti recuperati e riciclati a condizione che siano stati recuperati dalla medesima apparecchiatura e dall'impresa che ha effettuato il loro recupero;
  • Divieto di esportazione: dal 2025 l'esportazione di apparecchiature fisse di refrigerazione comprese nei i divieti sarà limitata a GWP<1000;
  • Parti di ricambio per la riparazione e la manutenzione di apparecchiature esistenti incluse tra i divieti saranno consentite a condizione che la riparazione o la manutenzione non comporti un aumento della capacità frigorifera, oppure della quantità o del GWP del refrigerante;
  • Certificazione dei tecnici: le persone fisiche dovranno essere certificate per lo svolgimento di attività che coinvolgono anche refrigeranti naturali (i certificati attuali rimarranno validi fino a scadenza);
  • L'assegnazione delle quote per i produttori di refrigeranti sarà soggetta al pagamento di 3€/CO2eqT, adattabile all'inflazione;
  • Clausola di revisione fissata nel 2040, terrà conto degli sviluppi tecnologici e della disponibilità di alternative agli HFC per le diverse applicazioni;
  • Responsabilità estesa del produttore (EPR) prevista dal 1° gennaio 2028 per i gas fluorurati presenti in prodotti e apparecchiature che rientrano nelle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche soggette alla Direttiva 2012/19/UE (sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).

 

L’accordo provvisorio sarà ora passato al vaglio dei rappresentanti degli Stati membri presso il Consiglio (COREPER) e della Commissione Ambiente del Parlamento.

Se approvato il testo sarà adottato formalmente da entrambe le istituzioni e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE presumibilmente in dicembre 2023 ed il nuovo Regolamento F-GAS entrerà in vigore dal 1 gennaio 2024.